STATUTO

Art. 1 – L’Associazione Terapisti Cattolici o ATC (d’ora in poi denominata Associazione) riunisce persone che cercano di rispondere alla chiamata alla santità nello svolgimento della loro professione in campo socio-sanitario e si propone di diffondere la conoscenza dell’amore di Gesù che guarisce l’uomo nella sua totalità, secondo il Magistero della Chiesa Cattolica e la spiritualità del Rinnovamento nello Spirito Santo (d’ora in poi denominato RnS). L’Associazione, sorta dall’esperienza dell’Association of Christian Therapists statunitense, in Italia è parte integrante del RnS. Per motivi pratici e organizzativi l’Associazione si suddivide in “Regioni” che, salvo diversa decisione, vengono individuate con quelle già esistenti a livello amministrativo dallo Stato Italiano. Occasionalmente più regioni potranno unirsi tra loro a formare un’unica area, rappresentata da un unico Delegato

Art. 2 – Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1, l’Associazione si prefigge di:

a. promuovere la conoscenza integrale dell’uomo attraverso l’antropologia cristiana;

b. dare testimonianza cristiana personale di una pratica professionale cristocentrica, che curi la persona nella sua interezza;

c. diffondere l’esercizio della preghiera carismatica tra gli associati quale mezzo di evangelizzazione-guarigione;

d. contribuire al rinnovamento cristiano delle professioni socio-sanitarie;

e. promuovere l’organizzazione di convegni e seminari per la formazione spirituale e professionale degli iscritti e dei simpatizzanti nonché la divulgazione, tramite pubblicazioni e mezzi audiovisivi, delle ricerche e delle esperienze che aiutino scienza e fede a integrarsi nel raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 – Possono aderire all’Associaizone membri del RnS che svolgano professioni in ambito socio-sanitario, sacerdoti e religiosi ed anche persone non comprese in queste categorie, ma comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo. I membri dell’Associazione si riuniscono almeno una volta l’anno in Assemblea generale.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri (5 consiglieri più il presidente eletti come riportato nel “Regolamento”, e il Consigliere Spirituale proposto dal Consiglio Direttivo e la cui nomina deve essere confermato dall’autorità ecclesiastica competente).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a. promuovere e/o coordinare iniziative di formazione atte al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2;

b. vagliare le domande d’iscrizione all’Associazione;

c. convocare annualmente l’Assemblea Generale degli Associati;

d. nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

e. proporre all’autorità ecclesiastica competente il Consigliere Spirituale;

f. stabilire la quota associativa annuale;

g. tenere i contatti con associazioni aventi le medesime finalità e con gli organismi ecclesiali di pastorale sanitaria.

Art. 5 – Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell’Associazione.