REGOLAMENTO

Art. 1 – Le elezioni per il rinnovo delle cariche associative si tengono ogni 4 anni, al termine del mandato precedente, entro l’anno solare, a scrutinio segreto, secondo le modalità riportate nell’articolo 2 del presente regolamento. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti degli ultimi eletti, si procederà al ballottaggio, sempre a scrutinio segreto.

Art. 2 – La nomina a Delegato Regionale o ad altro incarico, nonché la scelta di candidati eleggibili alle varie cariche venga sempre fatta in maniera carismatica, in preghiera.

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avverrà con le seguenti modalità:

a. Gli associati di ogni regione nomineranno direttamente il proprio rappresentante (Delegato Regionale);

b. I Delegati Regionali neo designati eleggeranno i 5 componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra tutti i vari Delegati Regionali;

c. I Delegati Regionali eleggeranno, con votazione separata, il Presidente, scegliendolo tra tutti gli associati. Nel caso che venga eletto Presidente un fratello/sorella già eletto tra i cinque consiglieri, si procederà a reintegrare il Consiglio ripescando il primo dei non eletti o facendo un ballottaggio nel caso vi siano più persone con gli stessi voti come primi non eletti.

Art. 3 – Possono votare tutti gli associati in regola con la quota associativa.

Art. 4 – Possono essere eletti tutti gli associati che siano entrati nell’Associazione da almeno 2 anni e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 5 – In caso di impedimento ad esercitare il proprio diritto di voto si può delegare un altro associato a votare. Per essere valida, la delega deve essere scritta, anche se redatta con libertà di forma. Ogni associato può avere al massimo due deleghe.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo: elegge al suo interno, a maggioranza e con libertà di forma, il Vice Presidente; propone all’autorità ecclesiastica competente il nominativo dell’Assistente Spirituale che, una volta designato, entrerà a far parte di diritto del Consiglio Direttivo; nomina altresì il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario e/o il Tesoriere, nel caso siano scelti al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo, rimangono comunque in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso, ma possono essere sostituiti, nel loro incarico, in qualsiasi momento, su decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Segretario e il Tesoriere, qualora non siano stati scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, partecipano ugualmente di norma alle riunioni dell’organo Direttivo, pur non avendo diritto di voto. Il Consiglio, in via straordinaria e per validi motivi, può decidere di incontrarsi senza la loro presenza (sempre che non siano Consiglieri); in questo caso il Presidente incaricherà un Consigliere di verbalizzare la seduta.

Art. 8 – I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea vengono redatti dal Segretario che li leggerà, per l’approvazione, al termine di ogni seduta. Dopo l’approvazione saranno firmati dal Segretario (o dal consigliere verbalizzante in caso di assenza del Segretario) e dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente).

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione. Così vale anche per l’Assemblea.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente oppure la sua convocazione può essere chiesta da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L’Assemblea Generale degli Associati deve essere ordinariamente convocata una volta l’anno. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati in regola con la quota associativa.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi, in determinate occasioni, anche insieme a tutti i Delegati Regionali.

Art. 13 – Tutte le cariche eleggibili sono rinnovabili al massimo per tre mandati consecutivi a partire dall’approvazione del presente Regolamento.

Art. 14 – Ogni anno il Consiglio Direttivo fissa la quota associativa da versare. Sono esonerati dal pagamento di detta quota: tutti i religiosi consacrati e tutti coloro che, su segnalazione del Delegato Regionale, sono momentaneamente in difficoltà economiche.

Art. 15 – Si considerano decaduti dalla qualifica di associati tutti coloro che non hanno versato la quota associativa da almeno 3 anni e non ne sono esonerati a norma del precedente art. 14.

Art. 16 – Di norma, gli associati di ogni regione dovranno aver designato il loro Delegato Regionale almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale nella quale si dovranno svolgere le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, tale nomina potrà essere comunque fatta anche immediatamente prima dell’inizio dell’Assemblea stessa.

Art. 17 – In caso di rinuncia all’incarico di Delegato Regionale durante il corso quadriennale del mandato, gli associati di quella Regione provvederanno, appena possibile, a eleggere il loro nuovo rappresentante.

Art. 18 – Ogni modifica al presente Regolamento può essere proposta in sede di Assemblea generale, purché formulata da almeno quattro quinti degli Associati o dal Consiglio Direttivo. Ogni proposta di modifica sarà approvata a maggioranza semplice dell’Assemblea.